Disposizioni ai sensi della normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo
Decreto legislativo 231/2007 (Decreto), come modificato dal decreto legislativo 90/2017
Limitazioni all’uso del contante e di titoli al portatore
Si avvisa la Gentile Clientela che, ai sensi dell’art. 49 del Decreto:
- è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore del trasferimento, anche frazionato, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro;
- il trasferimento superiore al limite può essere eseguito per il tramite di banche e Poste Italiane S.p.A..
Ai sensi dell’art. 63 del Decreto, la violazione di tali prescrizioni è punita con sanzioni amministrative pecuniarie da 3.000 euro a 50.000 euro.
Obblighi del cliente
Ai sensi dell’art. 22 del Decreto i clienti sono tenuti a fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire l’osservanza degli obblighi di identificazione e di adeguata verifica previsti dal Decreto.
L’art. 55 del Decreto prevede che il cliente che fornisce dati falsi o informazioni non veritiere è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.
Definizione di riciclaggio
a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.
Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo.
Definizione di finanziamento del terrorismo
Qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali; ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.